La normativa in vigore stabilisce che vengano indicati - mediante decreti del ministro della Sanità -, per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, i componenti consentiti nella loro produzione, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali devono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati. Lo stesso decreto punisce con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda fino a 7.500 euro chiunque impieghi materiali difformi a quanto stabilito.
La nuova circolare ministeriale afferma che gli oggetti di ceramica non ancora venuti a contatto con gli alimenti devono essere accompagnati, nelle varie fasi della commercializzazione - inclusa quella di vendita al dettaglio - da una dichiarazione scritta in conformità all'articolo 16 del regolamento Ce. Questa deve essere rilasciata dal fabbricante o da un venditore con sede nell’Unione europea e deve contenere una serie di informazioni specifiche.
Conseguentemente, il fabbricante o l'importatore ha l’obbligo di fornire una documentazione idonea a comprovare che gli oggetti di ceramica sono conformi ai limiti di cessione del piombo e del cadmio. Anche i risultati delle analisi effettuate, le condizioni di prova, il nome e l'indirizzo del laboratorio che ha effettuato le analisi devono essere contenuti nella certificazione.