Tra le altre violazioni, merita di essere evidenziata quella concernente l'art. 18: nel caso di specie, gli OSA che non siano in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime, nonchè le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti, all'uopo disponendo di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo, sono puniti con la sanzione da 750 a 4.500 euro.
Qualora si dia luogo a reiterazione delle violazioni, in aggiunta alla sanzione amministrativa è disposta la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività per un periodo da 10 a 20 giorni. Il provvedimento completo in "Monitor", normativa statale generale. Nei prossimi giorni gli abbonati potranno contare su una completa ed aggiornata rassegna dell'intera legislazione in materia di igiene e sicurezza degli alimenti (il cosiddetto "pacchetto igiene").