La Regione Piemonte, con circolare n. 2/BAP/COP del 2 ottobre 2006, ha fornito importanti chiarimenti circa l’applicazione del Decreto Bersani-Visco. Considerato che, a norma del comma 4 dell’art. 3 del decreto “Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi ed alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007”, la Regione ha reso noto che “provvederà, quanto prima, ad assumere le opportune iniziative normative, anzitutto a carattere legislativo, tali da garantire la piena attuazione delle intervenute norme statali e l’adeguato contemperamento con la vigente normativa regionale”.

Talune disposizioni del decreto legge, caratterizzate da immediata precettività, hanno peraltro prodotto, sin dalla sua entrata in vigore, effetti innovativi rispetto alla situazione preesistente e pertanto, con la circolare, la Regione ha inteso fornire indicazioni operative, per consentire l’immediata applicabilità delle menzionate disposizioni, garantire la necessaria continuità nella fase transitoria di passaggio, richiamare l’attenzione degli operatori sulla portata di alcune disposizioni, chiarendo alcune questioni, rivelatesi, nel corso della fase di prima applicazione della riforma Bersani, particolarmente problematiche e fornendo una linea interpretativa univoca a livello regionale.

Quanto ai requisiti professionali, la nota ha chiarito che per l’esercizio dell’ attività di commercio di generi alimentari si applicano a pieno regime le disposizioni di cui al decreto legislativo 114/1998 e le norme regionali di attuazione, mentre per l’esercizio dell’ attività di somministrazione di alimenti e bevande esiste allo stato attuale un vuoto normativo, tenuto conto dell’intervenuta soppressione del REC e della mancanza di una legge regionale di riordino del comparto in attuazione del dettato costituzionale.

A tale proposito, in occasione dell’approvazione della legge regionale, attualmente all’esame del Consiglio regionale, saranno accuratamente definiti i requisiti professionali soggettivi ed i relativi percorsi formativi, per l’accesso e per l’aggiornamento in corso di attività. Nell’attuale fase di transizione, l’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande o il subentro nella stessa è consentito a coloro che, alternativamente: sono stati iscritti al registro degli esercenti il commercio per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e non ne sono stati cancellati per perdita dei requisiti soggettivi; hanno superato l’esame già previsto, ai fini dell’iscrizione al REC, dalla legge 287/1991; hanno frequentato un corso professionale per lo svolgimento dell’attività di somministrazione, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, avendone superato l’esame finale; hanno frequentato con esito positivo i corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale, per tale intendendosi il caso dei diplomi di laurea in tecnologie agroalimentari, tecnologie per la ristorazione, scienza dell’alimentazione e titoli equipollenti; hanno prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque, presso imprese esercenti attività somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore.

Importante il chiarimento circa la portata della disposizione di cui alla lett. d) dell’art. 3, laddove sancisce l’incompatibilità con il principio di tutela della concorrenza della prescrizione del rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale. Con particolare riferimento alla materia dei pubblici esercizi, i contenuti delle disposizioni citate dovranno certamente essere tenuti in considerazione in occasione dell’adozione della legge regionale di riordino del comparto e dei successivi provvedimenti di attuazione a livello regionale e comunale. Nell’attuale fase restano in vita i parametri, così come già individuati in sede comunale ai sensi dell’art. 2 della legge 25 gennaio 1996, n. 25.

I comuni potranno inoltre procedere ad eventuali aggiornamenti, senza più dover acquisire il parere delle commissioni, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza indicati alle lettere. b) e d) dell’art. 3.