L’Antitrust “bacchetta” le Regioni Lombardia e Umbria, che hanno posto in essere comportamenti restrittivi della concorrenza nel campo della distribuzione dei farmaci da banco. In particolare, l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, con parere del novembre 2006, ha ritenuto di dover segnalare alle indicate Regioni l’opportunità di ritornare sul contenuto, rispettivamente, della delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. VIII/3271, del 4 ottobre 2006 (Indicazioni in materia di vendita dei farmaci da banco o di automedicazione e dei farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica negli esercizi commerciali), e della delibera della Giunta Regionale dell’Umbria n. 1846, del 30 ottobre 2006 (Art. 5 D.L. 223/06 convertito con modificazioni nella L. 248/06.

Disciplina vendita farmaci da banco o automedicazione e tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica negli esercizi commerciali). Ambedue le Regioni, in sostanza, hanno posto limiti non previsti dalla legislazione in materia, nonché dalla circolare emessa in proposito dal Ministero della salute, alla vendita negli esercizi commerciali dei farmaci da banco (OTC, dall’inglese Over The Counter, vicino alla cassa) e di automedicazione e di tutti i farmaci SOP (senza obbligo di prescrizione medica).

La delibera della Lombardia, ad esempio, prevede che il reparto adibito alla vendita dei farmaci sia separato, tramite parete o vetrata, dalla restante parte del punto vendita, che lo stesso abbia un magazzino contiguo, nonché una cassa e un fax dedicati. L’Umbria, da parte sua, impone la presenza di un fax, nonché di una cassa dedicata unitamente al fatto che il reparto sia inaccessibile al cliente nel caso in cui il farmacista sia assente. Tali requisiti, ad avviso dell’Antitrust, “appaiono ingiustificatamente restrittivi della concorrenza tra esercizi che possono vendere i farmaci SOP, ed eccedono la finalità della legge n. 248/06 di subordinare la vendita di tali farmaci all’esistenza di un reparto dedicato e alla presenza di un farmacista”.

La separazione del reparto esclusivamente tramite parete o vetrata e la contiguità del magazzino con il reparto, in particolare, risultano “requisiti organizzativi onerosi, che, incidendo significativamente sui costi, possono costituire una barriera all’accesso particolarmente significativa per gli esercizi commerciali di minori dimensioni, quali, ad esempio, le parafarmacie, le sanitarie di piccole-medie dimensioni, le erboristerie, le superette”. In “Monitor”, “Area giuridica”, “provvedimenti della commissione antitrust”, il parere completo; sempre in “Monitor”, “Area giuridica”, “normativa statale per materia”, “commercio al dettaglio in sede fissa”, la circolare del Ministero della salute; nella "normativa regionale" la delibera della Regione Lombardia.