Se nel 1998, da Ministro delle Attività Produttive, Pierluigi Bersani con il Dpr 114 aveva avviato un processo di liberalizzazione per gli esercizi commerciali di piccole dimensioni, ora da Ministro dello Sviluppo economico tenta un mutamento ancora più radicale.
Ecco il testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 giugno.

Facendo tesoro delle proposte formulate a suo tempo dalla Commissione antiTrust l'art. 3 dello schema di decreto recita:
1. Ai sensi delle disposizionidel Trattato dell'Unione europea in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi e al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto e uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m) della Costituzione, costituisce principio fondamentale dell'ordinamento nazionale lo svolgimento sul territorio italiano delle attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande, senza i seguenti limiti e prescrizioni:

a) l’iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l’esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico – sanitaria degli alimenti;
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
c) le limitazioni quantitative all’assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali;
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
e) la fissazione di divieti generali a effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
f) l’ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all’interno degli esercizi commerciali, tranne che nei casi di saldi di fine stagione e di vendite sottocosto;
2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con il comma 1.
4. Le Regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il primo gennaio 2007.

Già ad una prima scorsa appare evidente di trovarci di fronte ad un testo, che se pur approvato alla “chetichella”, è frutto di una profonda riflessione. A differenza del testo approntato nella scorsa legislatura dal Ministro Marzano, che invadeva prepotentemente le competenze accordate alle Regioni dal nuovo Titolo V della Costituzione in materia di commercio (per cui fu facile da parte dell’allora Presidente della Confcommercio convincere il vice presidente del Consiglio, Fini, a farlo ritirare dall’agenda del Consiglio dei Ministri), questa volta la normativa proposta fa riferimento soltanto a principi e criteri di tutela della concorrenza, propri della competenza dello Stato centrale. L’unica cosa che le Regioni potranno richiedere è una proroga del termine entro il quale le disposizioni legislative e regolamentari di Regioni e enti locali devono essere adeguate.

In effetti il lavoro di adeguamento che li attende risulta complesso: occorre liberare il campo da prescrizioni stile “legge 426” che stavano lentamente rientrando nella legislazione di varie Regioni. Devono scomparire le griglie quantitative di disponibilità di superficie di vendita che compaiono in varie normative regionali ( basti citare le normative del Veneto, dell’Umbria o più recentemente della Sardegna); devono scomparire le distanze minime (come quelle tra Factory Outlet Center previste sempre dalla normativa del Veneto). Devono essere eliminate le prescrizioni in materia di requisiti professionali soggettivi e di settori merceologici, che pure erano ricomparse in alcune Regioni e le limitazioni introdotte in materia di vendite promozionali .

In conclusione scompare definitivamente (se il testo del decreto supererà la prova della riconversione in legge)la programmazione in termini economico-commerciali, avviata con l’esperienza della legge 426/1971. Ora il comparto delle medie e grandi strutture di vendita potrà essere disciplinato soltanto tramite gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica, con gli indirizzi regionali, i piani di settore dei Piani Territoriali Provinciali e i piani urbanistici comunali. Da questo punto di vista l’esperienza di riferimento diventa quella della Regione Emilia Romagna, di cui Bersani è stato un tempo presidente.