Dal 27 ottobre è in vigore l’articolo 17 – “Rintracciabilità” – del regolamento Ce n. 1935/2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che abroga le direttive 80/590/Cee e 89/109/Cee.

La rintracciabilità dei materiali a contatto con gli alimenti costituisce uno strumento di gestione del rischio di sicurezza dei prodotti. Deve quindi permettere di risalire ai fornitori dei materiali e di identificare coloro a cui i materiali sono stati distribuiti, per contenerne gli effetti potenzialmente dannosi.

I soggetti sottoposti al regolamento sono tutti gli operatori coinvolti nella produzione, assemblaggio e distribuzione dei materiali a contatto - a partire dai produttori/fornitori delle materie prime impiegate per la loro realizzazione - e gli utilizzatori dei materiali stessi (es. confezioni, imballaggi).

Il regolamento Ce prescrive che ciascun operatore deve essere in grado di comunicare all’Autorità di controllo che ne faccia richiesta i riferimenti dei propri fornitori e quelli dei destinatari dei prodotti, ad esclusione dei consumatori finali. Il meccanismo è quello della rintracciabilità “a catena”: ogni operatore deve consentire all’Autorità l’identificazione dell’anello precedente e di quello successivo al proprio.

I materiali e gli oggetti immessi sul mercato comunitario devono essere individuabili in un sistema adeguato che ne consente la rintracciabilità attraverso l’etichettatura, la documentazione o le informazioni pertinenti.