Dal 1° gennaio 2005, data di entrata in vigore del regolamento comunitario 178/2002, le aziende, la distribuzione e gli operatori della logistica stanno investendo nell’adozione di sistemi e procedure necessari a indicare ai propri clienti e fornitori l’intero percorso del prodotto, attraverso le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione.
L’etichettatura, le procedure di approvvigionamento, la ricostruzione della storia del lotto, il richiamo del prodotto dal mercato e i sistemi di registrazione: questi sono gli strumenti fondamentali per la rintracciabilità dei prodotti e dei loro dati di conformità.
Nel corso dell’anno appena terminato si è lavorato per rendere quanto più possibile snelli i sistemi di rintracciabilità interna (ricostruzione della storia del lotto) ed esterna (clienti destinatari dei prodotti e fornitori delle materie prime).
La rintracciabilità di filiera consente di aumentare le garanzie sull’identificazione di determinati ingredienti presenti nei vari prodotti alimentari, semplificare i controlli, differenziarsi sul mercato, garantire la veridicità delle informazioni e diminuire i costi dell’intera filiera.
La tracciabilità cogente protegge la sicurezza alimentare attraverso il ritiro dei prodotti in caso di emergenza, previene dalle frodi, controlla le malattie trasmissibili e la salute degli animali. Le aziende hanno quindi iniziato ad adottare strumenti che consentono di agire rapidamente e ridurre i costi nel caso di ritiro d’emergenza dal commercio di prodotti pericolosi, salvaguardando così la propria immagine.

Inoltre, dallo scorso 27 ottobre, è in vigore anche in Italia il regolamento comunitario 1935/2004 che impone a tutte le aziende che producono imballaggi e prodotti per il confezionamento - destinati a entrare in contatto direttamente o indirettamente con gli alimenti - l'applicazione di tutte le norme sulla tracciabilità finora destinate alle sole industrie agroalimentari.

Il regolamento prevede che tutte le fasi di trasformazione, lavorazione e distribuzione dei materiali - quali scatole, contenitori, pallett, casse, confezioni in plastica o carta, pellicole e materiali accessori in genere, tappi e bottiglie - debbano essere correttamente registrate e rese disponibili lungo ogni filiera interessata. Inoltre tutti i materiali destinati al confezionamento o alla conservazione degli alimenti devono riportare l’apposita etichettatura, nella formulazione “per contatto con i prodotti alimentari” o un'indicazione specifica circa il loro utilizzo, oltre che l'indicazione del produttore e un codice di rintracciabilità. Le informazioni in etichetta devono essere presentate in forma comprensibile per il consumatore - pena l'invendibilità della merce stessa - e devono essere riportate anche sui documenti di accompagnamento che regolano il trasporto delle merci.

Attualmente in Italia si registra l’adeguamento alle norme sulla tracciabilità da parte delle principali catene della gdo e delle grandi aziende, particolarmente esposte e competitive sul mercato europeo. La normativa in molti casi è stata recepita come un’opportunità per offrire al consumatore un prodotto sicuro e certificato: Doc, Dop e Igp. Per la gdo i benefici riguardano il miglioramento del marchio aziendale, l’incremento delle quote di mercato, la differenziazione rispetto alla concorrenza e la garanzia di sicurezza e qualità. Le aziende puntano alla crescita dell’efficienza produttiva, all’incremento e al mantenimento della qualità del prodotto. Faticano invece le piccole e medie imprese, non ancora pronte a investire somme in nuovi sistemi logistici e informatici che sostituiscano i tradizionali applicativi.

Diversi sono gli strumenti per poter gestire le informazioni che accompagnano il prodotto attraverso tutta la filiera. L’etichetta Sscc (Serial Shopping Container Code) viene inserita in un pallet e utilizza gli standard globali Ean/Ucc. Nella Sscc sono memorizzati i dati relativi al prodotto, al codice lotto, alla quantità e alla data di scadenza. L’etichetta può identificare sia il singolo collo che un intero carico di merce.

La bolla Desadv, esclusivamente elettronica, conserva sostanzialmente i dati presenti in una classica bolla di accompagnamento, normalmente precede l’arrivo della merce attraverso le reti a banda larga ed è codificata univocamente per poter essere utilizzata da interfacce automatiche computerizzate. Durante il passaggio delle merci da un operatore della filiera a un altro, la Desadv può essere arricchita di ulteriori dati. Al termine del processo di registrazione della merce la procedura automatica può generare una successiva etichetta Recdv per la conferma della ricezione.

Le maggiori promesse arrivano però dall’Rfid (Radio Frequency Identification) che sembra essere la soluzione giusta per l’esigenza della rintracciabilità e dell’identificazione. La Tag, l’etichetta elettronica miniaturizzata, opportunamente stimolata da un campo elettromagnetico trasmette i dati a un ricevitore, senza l’ausilio di un lettore di codici a barre. Il vantaggio di poter anche leggere e scrivere dati nella memoria del dispositivo rende lo strumento particolarmente adatto per la logistica.