Dal 24 ottobre 2005 è obbligatorio indicare sui prodotti e le confezioni di prodotti commercializzati in Italia il Paese d'origine, se non comunitario: lo stabilisce l'art. 6, comma 1, lett. c), del Codice del consumo (D. Lgs. n. 206/05). Il Codice vieta la commercializzazione dei prodotti privi dell'indicazione obbligatoria, addossando ai dettaglianti le pesanti responsabilità (sanzioni da 516 a 25.823 euro, rapportate al prezzo di listino del prodotto ed al numero delle unita' poste in vendita), sebbene non siano previste disposizioni transitorie al fine dello smaltimento delle scorte.

L'obbligo non dovrebbe riguardare i prodotti alimentari, essendo esclusi dall'applicazione delle norme i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento (il riferimento è al D.Lgs. n.109/92; in materia si attendono, d'altra parte, i decreti del Mipaf e del Map attuativi della legge n. 204/04). Del tutto nuovo, invece, l'obbligo di indicare il Paese d'origine per gli altri settori, in particolare per quello dell'abbigliamento. (Per consultare e scaricare il Codice del consumo si veda www.infocommercio.it – Sezione Monitor – Area giuridica – Normativa nazionale)