Pubblicato, dopo un lungo e travagliato iter, il “Codice dell’ambiente”. In 318 articoli e 45 allegati è raccolta l’intera normativa ambientale. Il testo è in vigore dal 29 aprile scorso.

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (in GU n. 88, del 14.4.2006, Suppl. Ordinario n. 96), raccoglie, in molti casi innovandola, la legislazione in materia di: rifiuti e bonifica dei siti contaminati; procedure di VIA (Valutazione d’Impatto Ambientale), VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e IPPC (autorizzazione ambientale integrata); difesa del suolo e lotta alla desertificazione; tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche; tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera; tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente.

La Regione Calabria, cui spetta il coordinamento nella materia ambientale, ha annunciato che impugnerà il provvedimento dinanzi la Corte Costituzionale. Ma già la Conferenza delle Regioni aveva espresso parere negativo sul testo, segnalandone l’illegittimità per motivi sia di metodo (una concertazione “lacunosa”) che di merito. Per la gran parte delle nuove disposizioni occorrerà comunque attendere l’approvazione di regolamenti attuativi: è il caso, ad esempio, della parte concernente il metodo per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti (in realtà mai applicata, se non nei casi in cui i Comuni abbiano voluto sperimentarla).

Subito in vigore, invece, le novità inerenti la presentazione alle Camere di commercio del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per i rifiuti prodotti nel 2005: esentate dalla denuncia le imprese produttive di rifiuti non pericolosi, nonché i commercianti importatori di imballaggi, vuoti o pieni (la comunicazione verrà effettuata dai Consorzi di filiera).

Per ciò che concerne l’assoggettamento alla tariffa, da segnalare il criterio in base al quale le imprese commerciali esercitate su superfici superiori a quelle individuate dal D. Lgs. n. 114/98 per gli “esercizi di vicinato” potranno conferire a privati i rifiuti speciali prodotti, mentre le imprese con superfici inferiori, nel caso di assimilazione degli stessi rifiuti a quelli solidi urbani sulla base di apposito regolamento comunale, non potranno che conferire al Comune.

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